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Il deposito dell’atto di frazionamento è un adempimento previsto dall’art. 30, comma 5 del D.P.R. 380/2001, obbligatorio quando si intende frazionare un'unità immobiliare o un terreno con effetti ai fini edilizi e urbanistici.
Il frazionamento comporta:
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La divisione di una particella catastale o di un'unità immobiliare in due o più porzioni
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L’aggiornamento della scheda catastale e delle mappe (preliminare alla compravendita o alla presentazione di nuove pratiche edilizie)
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Il deposito presso il Comune come atto amministrativo ricognitivo
Il deposito è richiesto prima del rilascio di titoli edilizi (es. Permesso di Costruire, SCIA) quando l’intervento incide su porzioni frazionate.