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Il Nulla Osta da parte dell’Ente ferroviario (come Rete Ferroviaria Italiana – RFI o altro soggetto gestore) è obbligatorio quando un intervento edilizio si trova entro le fasce di rispetto ferroviario, stabilite dal:
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D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – Norme in materia di sicurezza e tutela delle infrastrutture ferroviarie
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Vincoli di distanza da rotaie, stazioni, gallerie, ponti o scarpate ferroviarie
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Norme tecniche e regolamenti interni di RFI o enti preposti
Il Nulla Osta è necessario per:
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Nuove costruzioni, ampliamenti, scavi, sopraelevazioni
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Installazione di manufatti, recinzioni, impianti pubblicitari
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Opere infrastrutturali o urbanizzazioni in prossimità delle linee ferroviarie